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I viaggiatori hanno il diritto al rimborso per i viaggi cancellati a causa del coronavirus.
La raccomandazione è contenuta in una segnalazione inviata dall'Antitrust al parlamento e al governo "a seguito delle numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi sulla disciplina d'emergenza che consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher - in luogo del rimborso - per 'ristorare' viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l'emergenza da Covid-19. Tale compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un'apposita accettazione da parte del consumatore".
L’Antitrust dichiara infatti illegittima, quanto disposto dall’art. 88 bis del decreto “Cura Italia”, l’imposizione dei voucher ai viaggiatori da parte delle compagnie aeree e, ribadendo che il voucher per il cliente deve essere una mera possibilità e non un obbligo, così dichiara: "A fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, l'autorità interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti".
Dunque risulta evidente il contrasto tra la legge italiana e la normativa Europa, e precisamente con il Regolamento CE 261/04.
La Commissione Europea, con la Raccomandazione del 13 Maggio 2020, ha infatti invitato gli Stati Membri a non imporre il Voucher rispettando la volontà di scelta da parte del viaggiatore.
Chi tutela i viaggiatori possessori di un voucher in caso di fallimento della compagnia aerea?
Secondo l'Antitrust, "affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso".
In assenza di tale copertura assicurativa, non può essere imposto al viaggiatore la scelta del voucher.
Alla luce di quanto previsto dal regolamento CE 261/04 e dall’Antitrust, dunque il viaggiatore che dovesse subire la cancellazione del volo ha pieno diritto al rimborso della somma o, solo su sua libera scelta, al voucher di eguale importo da utilizzare entro l’anno.

Avv. Antonio Governale

Avv. Francesco Lombardo