La Commissione Europea ha di recente pubblicato una sentenza del 2013, nella quale riconosce il diritto al risarcimento a tutti i clienti che negli tra il 2005 e 2009 hanno acceso un mutuo a tasso variabile legato agli indici EURIBOR.

Il caso trae origine dalla costituzione di un cartello delle principali banche Europee finalizzato alla manipolazione a proprio vantaggio dei tassi Euribor, in altre parole mediante uno scambio continuo di informazioni le suddette banche distorcevano verso l’alto o verso il basso gli indici.
Infatti i contratti di mutuo stipulati in quell’arco temporale non riportano con esattezza gli indici di riferimento per l’individuazione dei tassi ma si limitano a citare dei rinvii a valori esteri difficilmente recuperabili. Pertanto, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 117 T.U.B. “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, il mutuatario avrà diritto al rimborso delle somme versate in eccesso.
Sul medesimo caso si è già espressa parte della giurisprudenza e, in particolare, il Tribunale di Nocera Inferiore il 28 luglio del 2017, che di fronte alla richiesta di nullità di un contratto di mutuo fondiario ha deciso di rimettere la causa in istruttoria, affidando il compito ad un consulente tecnico con lo scopo di rilevare l’importo dell’effettivo danno causato al proponente, alla luce della decisione della Commissione Europea.

Avv. Antonio Governale

 

Qualora si sia in possesso di un contratto di mutuo e/o di prestito, come sopra indicato, si rinnova la disponibilità di rendere gratuitamente, con l’ausilio di un consulente tecnico, una pre- analisi del contratto bancario al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per intraprendere una azione legale.

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