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La legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto cura Italia) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, all'art. 54 ter, ha stabilito la sospensione per sei mesi di tutte le procedure esecutive immobiliari, pendenti o ancora da eseguire, sull'abitazione principale del debitore al fine di evitare che, in questo particolare momento di crisi economica e sanitaria, la perdita dell’abitazione principale aggravi ulteriormente la già delicata posizione economica del debitore.
L’art. 54 ter della legge in esame ha disposto, infatti, che: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
Premesso, dunque, che il blocco delle procedure esecutive riguarda esclusivamente il bene immobile identificato come abitazione principale e non altri eventuali immobili pignorati o beni diversi, è necessario precisare cosa si intende per “abitazione principale”. Tale nozione è legata al luogo in cui un soggetto ha la propria residenza e dimora abituale.
Di conseguenza, per usufruire del beneficio previsto dalla normativa in esame, saranno necessarie alcune condizioni, che devono sussistere prima del processo esecutivo ed essere ancora presenti al momento dell’entrata in vigore della l. 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare si fa riferimento al possesso e/o alla proprietà dell’immobile (o altro diritto reale, quale ad esempio, l’usufrutto o il diritto di abitazione); alla residenza anagrafica del soggetto e/o del suo nucleo familiare e alla dimora abituale, intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.
Si segnala, infine, che la sospensione non produrrà i suoi effetti nel caso in cui la procedura esecutiva sia già giunta alla fase successiva all'aggiudicazione del bene, ossia al riparto, posto che il procedimento non avrebbe più ad oggetto l’abitazione principale del debitore (già trasferita ad altro proprietario per effetto della vendita coattiva) come richiesto dall'art. 54-ter, ma solo il denaro versato dall'aggiudicatario, rendendo così il blocco processuale privo di qualsiasi utilità per il debitore esecutato.

Dott.ssa Federica David