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Come noto il decreto legge 23/2020, c.d. decreto Liquidità, convertito in legge 40/2020, contiene una serie di misure volte a sostenere il mondo dell’impresa mediante finanziamenti garantiti dallo Stato, sviluppando le misure già in parte previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia).
In particolare il decreto liquidità prevede una garanzia statale al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000,00 euro, purché alla data del 29 febbraio 2020 l’impresa non risulti presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario. La legge di conversione n. 40/2020 ha esteso l’importo finanziabile ad euro 30.000,00 e la durata del prestito da sei anni a dieci anni.
Le richieste di finanziamenti devono essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con cui il titolare o il legale rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale e che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia.
Pertanto le banche, le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito sono tenuti a verificare esclusivamente la regolarità formale delle dichiarazioni rese, senza svolgere ulteriore istruttoria relativa al merito creditizio.
Qualsiasi diniego della concessione del credito basato su valutazioni relative al merito creditizio o che comunque subordini la concessione del prestito ad ulteriori garanzie, quindi, risulta illegittima.
Ne consegue che è possibile incoare azione giudiziaria volta all’ottenimento della linea di credito illegittimamente negata.
Sul diniego illegittimo della banca o di altro istituto di credito si è già pronunciato il Tribunale di Caltanissetta, che ha ordinato con decreto inaudita altera parte alla Banca interpellata di concedere il finanziamento previsto dalla normativa emergenziale.
Tale pronuncia, in un’ottica di precedenti giurisprudenziali, consente con maggiore facilità di ottenere il finanziamento illegittimamente negato.
Se ritieni di essere stato ingiustamente escluso dal finanziamento, puoi contattare lo studio legale IUSTITIA ET IUS ai recapiti indicati alla voce “contatti”.


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