La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5227/2018 ha rilevato come l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature atte a rilevare la velocità pregiudica l’affidabilità metrologica. In particolare la Consulta ha evidenziato che qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e di conseguenza a variazioni dei valori misurati, sia per ragioni legate all’invecchiamento delle componenti interne sia ad eventi che alterano l’affidabilità delle medesime apparecchiature. Pertanto è necessario effettuare periodicamente la taratura dell’apparecchiatura rilevatrice della velocità e tale controllo deve essere espressamente indicato nel verbale di contestazione.
L’assenza nel verbale di contestazione dell’indicazione del controllo della taratura periodica rende nullo l’intero verbale di accertamento della violazione del superamento della velocità consentita.
L'accertamento della violazione, infatti, può ritenersi affidabile solo previa indicazioni del controllo avvenuto sull’apparecchio rilevatore della contravvenzione.
A tal punto spetterà all'opponente provare il difetto di fabbrica, di installazione e/o il malfunzionamento dell'apparecchio. 

Avv. Antonio Governale

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