La Cassazione, con  la sentenza  del 11 settembre 2018 n. 22046 sezione seconda civile, ha statuito che è efficace la clausola che subordina gli effetti della vendita alla concessione del mutuo in favore dell'acquirente.
Nel caso oggetto della sentenza sopra citata, la Cassazione ha statuito che: "Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito - patto di cui non è contestabile la validità, poiché i negozi ai quali non è consentito apporre condizioni sono indicati tassativamente dalla legge -, la relativa condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, ma la mancata concessione del mutuo comporta le conseguente previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista".
A tal uopo la Cassazione ha chiarito inoltre che, in tema di contratto condizionato, grava sulla parte interessata dimostrare che l'altra parte abbia tenuto un comportamento idoneo ad impedire l'avveramento della condizione ponendo in essere un comportamento contrario agli obblighi di buona fede e correttezza.


Avv. Antonio Governale


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